Comodato d’uso gratuito come si applica
Che cos’è il comodato d’uso gratuito e come si applica.
Il comodato è il contratto col quale una parte, detta “comodante”, consegna all’altra, detta “comodatario”, una cosa mobile o immobile, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. Questo prevede l’articolo 1803 del Codice Civile. Si tratta sostanzialmente di quello che viene chiamato volgarmente un prestito.
Io ti presto una tal cosa, mobile o immobile, per un determinato utilizzo, e tu me la riconsegni alle condizioni che concordiamo. In fin dei conti nulla di nuovo sotto il sole. Tuttavia il comodato d’uso gratuito, come moltissime altre fattispecie è normato dalla legge, ed è bene approfondirne alcuni aspetti che possono avere più importanza.
Come dicevamo, questo tipo di contratto è essenzialmente gratuito. Questo pone un primo problema, dibattuto in dottrina: cioè, se si tratti di una mera liberalità, o se si tratti di una prestazione di scarso valore economico. Secondo alcuni può essere pattuito anche un compenso, sia pur modestissimo. Per fare un esempio, si può locare a un amico o altra persona un appartamento per una cifra molto esigua, tale magari da coprire solo le spese delle utenze o poco più.
In questo caso non si tratterebbe di una locazione vera e propria, disciplinata dal codice civile come tale e dalla legge 392/78 e successive modificazioni, ma di una sorta di prestito dell’immobile, solitamente limitata nel tempo e, eventualmente, anche nel prezzo, come visto.
Comodato d’uso gratuito come si applica
Un’altra opinione, invece, sostiene che, se esiste un compenso, si tratta di una locazione vera e propria e come tale va affrontata e considerata, ad esempio, in caso di contenzioso. Tuttavia, stiamo parlando di un appartamento. Se invece prestiamo la macchina per un paio di giorni a un amico, è evidente che non potremmo fargli pagare nessun compenso, giacché la benzina se la dovrebbe mettere da solo.
La Corte Suprema di Cassazione si è posta il problema quando ha statuito, con sentenza n. 2151/94 che è un comodato modale, e non un contratto di locazione quello col quale si dà ospitalità a un parente che si obbliga a pagare le spese di luce e acqua e a corrispondere un tenue canone mensile.
Par di capire, insomma, che il discrimine stia proprio nell’entità della corresponsione di una contropartita. Quanto più questa è esigua e tende a coprire solo le spese, tanto più si intenderà essere esistente un contratto di comodato, piuttosto che un affitto o simili.
Si può porre poi un altro problema: se cioè si tratti di un contratto unilaterale o un contratto bilaterale. Su questo si è detto di tutto e di più. Alcuni, anche in dottrina, sostengono che si tratti di un contratto con obbligazioni a solo carico del comodatario, altri sostengono che l’obbligazione sia a carico del comodante, altri, fautori del compromesso, ritengono che esistano delle obbligazioni a carico di entrambi.
Il contratto di comodato nasce, secondo una tesi prevalente, al momento della consegna. La promessa è del tutto irrilevante ai fini giuridici. Per esempio, se io ti dico che ti presterò il mio rasoio elettrico da barba per un tuo viaggio, il promittente non ha nessuna responsabilità. Vale a dire che l’obbligazione nasce solo quando si consegna effettivamente il rasoio. Almeno questa è la tesi prevalente.
Un’altra tesi sostiene invece che, se viene fatta la promessa e questa non è mantenuta, si realizza un’obbligazione precontrattuale comunque, e quindi si potrebbe verificare l’ipotesi di una richiesta di risarcimento del danno, nel caso in cui la promessa stessa non sia mantenuta. Ma, anche qui, è una questione di buon senso. Se ti prometto di prestarti un paio di forbici e non te le consegno, con tutta probabilità, siccome sono tranquillamente fungibili, non succede niente.
Se io ti dico che ti presto il misuratore della pressione non consegnandotelo, e tu ti senti male e non hai potuto misurati la pressione, il problema esiste eccome.