La presentazione di una lista alle elezioni comunali è un passaggio cruciale per la partecipazione democratica a livello locale. Tale procedura è regolamentata da norme precise che stabiliscono il numero minimo e massimo di firme necessarie per validare la candidatura di una lista.

Queste regole variano in base alla dimensione del comune, garantendo un equilibrio tra l’accessibilità alla candidatura e la rappresentatività delle liste presentate. Di seguito, vengono riportati i requisiti specifici per la raccolta delle firme necessari alla presentazione di una lista alle elezioni comunali, in conformità con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Per presentare una lista alle elezioni comunali, il numero di firme necessarie varia in base alla dimensione del comune. Di seguito i requisiti specifici:
- Comuni fino a 1.000 abitanti: sono necessarie almeno 25 e non più di 50 firme.
- Comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: sono necessarie almeno 30 e non più di 60 firme.
- Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: sono necessarie almeno 60 e non più di 120 firme.
- Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti: sono necessarie almeno 100 e non più di 200 firme.
- Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti: sono necessarie almeno 200 e non più di 400 firme.
- Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti: sono necessarie almeno 350 e non più di 700 firme.
- Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti: sono necessarie almeno 500 e non più di 1.000 firme.
- Comuni con oltre 500.000 abitanti: sono necessarie almeno 1.000 e non più di 2.000 firme.
Questi dettagli si trovano nelle norme del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), specificatamente negli articoli riguardanti le elezioni amministrative.
Per ulteriore conferma e dettagli, puoi consultare il testo del D.Lgs. 267/2000 o eventuali aggiornamenti normativi specifici per le elezioni amministrative.