In Italia, alcuni permessi di soggiorno possono essere convertiti in altre tipologie, come ad esempio in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, studio, attesa occupazione, ecc., a seconda del caso specifico.
Ecco una panoramica generale e informativa delle principali conversioni previste dalla normativa italiana (ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 – Testo Unico sull’Immigrazione):

Permessi di soggiorno convertibili in permesso per motivi di lavoro
Possono essere convertiti, nei limiti delle quote previste annualmente dal decreto-flussi, i seguenti permessi:
Convertibili in permesso per lavoro subordinato:
- Studio o formazione professionale
- Tirocinio formativo
- Motivi familiari
- Protezione speciale (in casi specifici e recenti modifiche normative)
- Permesso per assistenza minori (art. 31 TUI), se autorizzato dal Tribunale per i minorenni
- Permesso per casi speciali, in alcuni casi previsti dalla legge
Convertibili in permesso per lavoro autonomo:
- Studio
- Motivi familiari
- Protezione speciale, se compatibile
- Tirocinio e formazione professionale
Permesso per studio → lavoro
Il permesso per studio, formazione o tirocinio può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo), a condizione che:
- lo straniero abbia completato il percorso di studi/formazione
- ci sia una proposta di lavoro oppure l’avvio di un’attività autonoma
- si rientri nelle quote del decreto flussi
Permesso per motivi familiari → lavoro
È sempre convertibile in:
- permesso per lavoro subordinato
- permesso per lavoro autonomo
- permesso per studio
Senza necessità di rientrare nelle quote del decreto flussi.
Permessi NON convertibili
Alcuni permessi non sono convertibili in altri titoli, ad esempio:
- Asilo politico (tranne se rinunciato e con nuove condizioni)
- Protezione temporanea (come quella per cittadini ucraini, salvo modifiche normative)
- Motivi umanitari (non più rilasciati, ma convertibili in alcuni casi se ancora validi)
- Turismo, affari, cure mediche → non sono mai convertibili
Attenzione
Le condizioni per la conversione possono cambiare in base alla normativa vigente, a eventuali modifiche dei Decreti Flussi annuali, e a circolari ministeriali.