1. Definizione di lavoro in quota
Secondo l’art. 107 del D.Lgs. 81/2008, il “lavoro in quota” è qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.
Questa soglia è fondamentale, poiché stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure di sicurezza specifiche per proteggere i lavoratori esposti al rischio di caduta.

2. Obbligo di valutazione del rischio nei lavori in quota
La valutazione del rischio nei lavori in quota è obbligatoria ogni volta che si superano i 2 metri di altezza, ma deve essere eseguita anche per altezze inferiori se esistono condizioni di pericolo specifico.
L’art. 111 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve:
- Evitare i lavori in quota, quando possibile, adottando soluzioni alternative.
- Scegliere attrezzature adeguate (ponteggi, piattaforme elevabili, scale di sicurezza).
- Adottare misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza).
- Fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) (imbracature, caschi, linee vita).
- Garantire la formazione specifica dei lavoratori sui rischi e sulle procedure di sicurezza.
3. Metodi per la valutazione del rischio nei lavori in quota
Il rischio deve essere analizzato considerando:
- Altezza di lavoro: più è elevata, maggiore è il pericolo.
- Tipo di superfici e condizioni ambientali: pavimenti instabili, condizioni meteorologiche avverse, presenza di ostacoli.
- Durata e frequenza dell’attività in quota: lavori prolungati o ripetuti aumentano il rischio di affaticamento e distrazione.
- Uso di attrezzature: la scelta tra scale, trabattelli, piattaforme o ponteggi incide sul livello di rischio.
Per la valutazione del rischio, si utilizzano strumenti come:
- Checklist di sicurezza per l’identificazione dei pericoli.
- Analisi delle condizioni specifiche del cantiere.
- Procedure di emergenza e sistemi di recupero in caso di caduta.
4. Misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota
Per ridurre il rischio, il D.Lgs. 81/2008 e le norme tecniche stabiliscono precise misure di protezione.
Misure di protezione collettiva (preferibili rispetto a quelle individuali):
Ponteggi e parapetti con altezza minima di 1 metro e bordo fermapiede.
Reti di sicurezza per prevenire la caduta.
Sistemi di accesso sicuri (scale a gabbia, piattaforme con protezioni).
Misure di protezione individuale (DPI):
Imbracature di sicurezza con cordino e dissipatore di energia.
Linee vita e ancoraggi certificati.
Caschi di protezione con sottogola per evitare la perdita in caso di caduta.
5. Obbligo di formazione e addestramento
Il datore di lavoro è obbligato a fornire formazione specifica per i lavoratori che operano in quota, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 2012.
Questa formazione deve comprendere:
- Conoscenza dei rischi connessi ai lavori in quota.
- Uso corretto di DPI anticaduta.
- Procedure di emergenza e primo soccorso in caso di caduta.
6. Responsabilità del datore di lavoro e sanzioni
Se il datore di lavoro non effettua una corretta valutazione del rischio e non adotta misure di protezione, può incorrere in sanzioni severe:
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la mancata valutazione del rischio (art. 55 del D.Lgs. 81/2008).
- Responsabilità penale e civile in caso di infortuni gravi o mortali.
7. Conclusione
Ogni attività lavorativa svolta oltre i 2 metri di altezza comporta l’obbligo di valutare i rischi e adottare misure di sicurezza adeguate. La protezione dei lavoratori in quota passa attraverso l’uso di attrezzature idonee, DPI, formazione e procedure di emergenza.
La sicurezza nei lavori in quota non è solo un obbligo legale, ma una necessità per prevenire incidenti e garantire la tutela della vita dei lavoratori.