Lavori in quota: da che altezza bisogna valutare il rischio?

Agenda Digitale

1. Definizione di lavoro in quota

Secondo l’art. 107 del D.Lgs. 81/2008, il “lavoro in quota” è qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

Questa soglia è fondamentale, poiché stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure di sicurezza specifiche per proteggere i lavoratori esposti al rischio di caduta.

Lavori in quota da che altezza bisogna valutare il rischio

2. Obbligo di valutazione del rischio nei lavori in quota

La valutazione del rischio nei lavori in quota è obbligatoria ogni volta che si superano i 2 metri di altezza, ma deve essere eseguita anche per altezze inferiori se esistono condizioni di pericolo specifico.

L’art. 111 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve:

  1. Evitare i lavori in quota, quando possibile, adottando soluzioni alternative.
  2. Scegliere attrezzature adeguate (ponteggi, piattaforme elevabili, scale di sicurezza).
  3. Adottare misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza).
  4. Fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) (imbracature, caschi, linee vita).
  5. Garantire la formazione specifica dei lavoratori sui rischi e sulle procedure di sicurezza.

3. Metodi per la valutazione del rischio nei lavori in quota

Il rischio deve essere analizzato considerando:

  • Altezza di lavoro: più è elevata, maggiore è il pericolo.
  • Tipo di superfici e condizioni ambientali: pavimenti instabili, condizioni meteorologiche avverse, presenza di ostacoli.
  • Durata e frequenza dell’attività in quota: lavori prolungati o ripetuti aumentano il rischio di affaticamento e distrazione.
  • Uso di attrezzature: la scelta tra scale, trabattelli, piattaforme o ponteggi incide sul livello di rischio.

Per la valutazione del rischio, si utilizzano strumenti come:

  • Checklist di sicurezza per l’identificazione dei pericoli.
  • Analisi delle condizioni specifiche del cantiere.
  • Procedure di emergenza e sistemi di recupero in caso di caduta.

4. Misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota

Per ridurre il rischio, il D.Lgs. 81/2008 e le norme tecniche stabiliscono precise misure di protezione.

Misure di protezione collettiva (preferibili rispetto a quelle individuali):

Ponteggi e parapetti con altezza minima di 1 metro e bordo fermapiede.
Reti di sicurezza per prevenire la caduta.
Sistemi di accesso sicuri (scale a gabbia, piattaforme con protezioni).

Misure di protezione individuale (DPI):

Imbracature di sicurezza con cordino e dissipatore di energia.
Linee vita e ancoraggi certificati.
Caschi di protezione con sottogola per evitare la perdita in caso di caduta.


5. Obbligo di formazione e addestramento

Il datore di lavoro è obbligato a fornire formazione specifica per i lavoratori che operano in quota, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 2012.

Questa formazione deve comprendere:

  • Conoscenza dei rischi connessi ai lavori in quota.
  • Uso corretto di DPI anticaduta.
  • Procedure di emergenza e primo soccorso in caso di caduta.

6. Responsabilità del datore di lavoro e sanzioni

Se il datore di lavoro non effettua una corretta valutazione del rischio e non adotta misure di protezione, può incorrere in sanzioni severe:

  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la mancata valutazione del rischio (art. 55 del D.Lgs. 81/2008).
  • Responsabilità penale e civile in caso di infortuni gravi o mortali.

7. Conclusione

Ogni attività lavorativa svolta oltre i 2 metri di altezza comporta l’obbligo di valutare i rischi e adottare misure di sicurezza adeguate. La protezione dei lavoratori in quota passa attraverso l’uso di attrezzature idonee, DPI, formazione e procedure di emergenza.

La sicurezza nei lavori in quota non è solo un obbligo legale, ma una necessità per prevenire incidenti e garantire la tutela della vita dei lavoratori.

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