Differenza tra conclusione è perfezionamento del contratto

La differenza tra “conclusione” e “perfezionamento” del contratto è fondamentale nel diritto civile italiano. Vediamola nel dettaglio:

Differenza tra conclusione perfezionamento del contratto
foto@pixabay
  1. Conclusione del contratto: La conclusione di un contratto avviene quando le parti giungono ad un accordo sui suoi elementi essenziali. Secondo l’articolo 1326 del Codice Civile, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte. Questo significa che tutte le negoziazioni precedenti e l’incontro delle volontà delle parti si concretizzano in un consenso reciproco e vincolante.

    Riferimento normativo:

    • Art. 1326 c.c.: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte.”
  2. Perfezionamento del contratto: Il perfezionamento, invece, si riferisce alla fase in cui il contratto, già concluso, produce tutti i suoi effetti giuridici. Ciò può richiedere ulteriori formalità o condizioni previste dalla legge o dalle stesse parti contrattuali. Ad esempio, un contratto di compravendita immobiliare è perfezionato non solo con l’accordo tra venditore e acquirente (conclusione), ma anche con la trascrizione nei registri immobiliari.

    Riferimento normativo:

    • Art. 1350 c.c.: Stabilisce le formalità necessarie per alcuni tipi di contratti, come la forma scritta per i contratti immobiliari.

In sintesi, la conclusione riguarda l’accordo delle volontà delle parti sui termini essenziali del contratto, mentre il perfezionamento implica che tutte le ulteriori formalità o condizioni necessarie siano state soddisfatte affinché il contratto produca i suoi effetti giuridici completi.

Per approfondire ulteriormente l’argomento della conclusione e perfezionamento del contratto, è utile considerare anche altri aspetti rilevanti del diritto civile italiano.

Elementi essenziali del contratto

Perché un contratto sia valido, deve contenere alcuni elementi essenziali come previsto dall’articolo 1325 del Codice Civile:

  1. Accordo delle parti: Il consenso tra le parti su tutti gli elementi essenziali del contratto.
  2. Causa: La funzione economico-sociale del contratto.
  3. Oggetto: Il bene o il servizio oggetto del contratto, che deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile.
  4. Forma: La forma prevista dalla legge, quando richiesta ad substantiam (necessaria per la validità del contratto).

Formazione del contratto

La formazione del contratto è un processo che comprende varie fasi:

  • Proposta: Un’offerta contrattuale fatta da una parte.
  • Accettazione: L’accettazione della proposta da parte dell’altra parte.
  • Incontro delle volontà: Il momento in cui la proposta e l’accettazione si incontrano, formando l’accordo delle parti.

Effetti del contratto

Il contratto produce effetti obbligatori per le parti:

  • Effetti obbligatori: Le obbligazioni assunte devono essere adempiute.
  • Effetti reali: In alcuni casi, il contratto può trasferire diritti reali, come la proprietà di un bene immobile.

Condizioni del contratto

Alcuni contratti possono includere condizioni che ne influenzano l’efficacia:

  • Condizione sospensiva: La validità del contratto è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto.
  • Condizione risolutiva: Il contratto si risolve se un evento futuro e incerto si verifica.

Forma del contratto

Come specificato nell’articolo 1350 del Codice Civile, alcuni contratti richiedono una forma particolare per essere validi, come la scrittura privata o l’atto pubblico. Questo è particolarmente rilevante per:

  • Contratti immobiliari: Richiedono la forma scritta ad substantiam.
  • Contratti di società: Possono richiedere la forma dell’atto pubblico.

Queste informazioni forniscono una visione più completa del processo contrattuale e dei requisiti legali in Italia, aggiungendo ulteriore chiarezza alla differenza tra conclusione e perfezionamento del contratto.

Riferimenti normativi:

  • Art. 1325 c.c.
  • Art. 1350 c.c.
  • Art. 1326 c.c.