Concordato preventivo biennale esempio pratico

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale prevista dall’ordinamento italiano con la quale un imprenditore in difficoltà economica può evitare il fallimento, proponendo ai propri creditori un accordo per la ristrutturazione del debito. La disciplina è prevista principalmente dalla legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dalle successive modifiche. L’istituto si distingue per la sua funzione preventiva rispetto al fallimento, consentendo all’imprenditore di mantenere il controllo dell’impresa sotto la supervisione del tribunale.

Concordato preventivo biennale esempio pratico
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Concordato Preventivo: Durata Biennale e Funzionamento

In un concordato preventivo biennale, il piano di ristrutturazione del debito si sviluppa su un arco temporale di due anni. Durante questo periodo, l’imprenditore può proporre diverse soluzioni ai creditori, tra cui la dilazione dei pagamenti o l’eventuale conversione del debito in capitale. Il termine biennale si riferisce alla durata massima prevista per l’attuazione del piano di concordato, che deve essere approvato dai creditori e omologato dal tribunale.

Esempio Pratico

Immaginiamo che la società “Alfa S.p.A.”, attiva nel settore manifatturiero, si trovi in una situazione di crisi a causa di un sovraindebitamento. L’azienda, non potendo più far fronte ai propri impegni, decide di presentare domanda di concordato preventivo presso il tribunale competente.

  1. Fase preliminare: La società presenta una proposta di concordato, che prevede:
    • Il pagamento del 40% dei debiti chirografari (cioè non garantiti) entro i successivi 24 mesi;
    • La dilazione del restante 60% su un ulteriore periodo di 5 anni;
    • Il mantenimento delle garanzie per i creditori privilegiati (ad esempio, ipoteche sui beni aziendali).
  2. Intervento del tribunale: Il tribunale verifica che la proposta sia sostenibile, nominando un commissario giudiziale per vigilare sulle operazioni aziendali e sulla gestione delle risorse. La società, pur mantenendo la gestione, deve rendere conto al commissario, che a sua volta riferisce al tribunale.
  3. Accettazione da parte dei creditori: Una volta accertata la fattibilità del piano, viene indetta l’assemblea dei creditori. Se la maggioranza dei creditori accetta la proposta, il tribunale procede con l’omologa del concordato. In questo caso, il concordato prevede una durata biennale, durante la quale “Alfa S.p.A.” deve rispettare il piano di pagamento stabilito.
  4. Esecuzione del piano: Nei successivi due anni, la società effettua i pagamenti ai creditori nei termini previsti dal concordato. Se la società adempie correttamente agli impegni, al termine del biennio il concordato si considera eseguito, e la società viene liberata da ogni altro vincolo nei confronti dei creditori chirografari.
  5. Esito: Se “Alfa S.p.A.” riesce a rispettare il piano, evita il fallimento e può proseguire la sua attività, seppur ridimensionata. In caso contrario, i creditori possono richiedere la risoluzione del concordato e il fallimento dell’impresa.

Normativa di Riferimento

  • Art. 160 e seguenti della Legge Fallimentare: stabiliscono i requisiti e le modalità per la presentazione del concordato preventivo.
  • Art. 182-bis Legge Fallimentare: disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti che possono essere utilizzati in combinazione con il concordato.
  • Codice Civile: alcuni aspetti riguardanti il concordato preventivo possono richiamare principi generali del codice civile, ad esempio in tema di obbligazioni e contratti​.

Vantaggi e Svantaggi

  • Vantaggi per l’impresa: La possibilità di evitare il fallimento, mantenere il controllo dell’azienda, ridurre il debito in misura negoziata e ottenere nuova finanza.
  • Svantaggi: Se il piano non viene rispettato, l’impresa può comunque essere dichiarata fallita, e i costi della procedura possono essere elevati.

In conclusione, il concordato preventivo biennale è uno strumento utile per le aziende in difficoltà, ma richiede una rigorosa pianificazione e la cooperazione con i creditori.