In Italia, le spese di costituzione di una società (ad esempio, costi notarili, imposte di registro, consulenze) sono considerate oneri pluriennali e possono essere ammortizzate.

Ammortamento delle spese di costituzione
- Principio generale: Le spese di costituzione possono essere capitalizzate nello stato patrimoniale e ammortizzate su più esercizi.
- Durata: L’ammortamento può avvenire in un periodo massimo di 5 anni (art. 2426 c.c.), ma è possibile adottare un periodo più breve se ritenuto opportuno.
- Trattamento fiscale:
- Secondo il TUIR (art. 108, comma 1, DPR 917/86), le spese di costituzione sono deducibili in quote costanti per almeno 5 anni.
- È possibile dedurre l’intero costo nell’anno in cui viene sostenuto, se l’importo non è significativo.
Caso del primo anno senza ricavi
Se la società non genera ricavi nel primo anno, le spese di costituzione possono comunque essere ammortizzate contabilmente, ma si pone un problema di riporto delle perdite:
- Se la società è in perdita per effetto delle spese di costituzione, la perdita potrà essere riportata agli esercizi successivi.
- Se si prevede un futuro utile, conviene distribuire l’ammortamento su più anni per evitare di perdere la possibilità di deduzione.
In alternativa, si può decidere di non capitalizzare le spese di costituzione e imputarle direttamente a conto economico nell’anno in cui si sostengono, riducendo la complessità amministrativa.