Se mi licenzio per un altro lavoro perdo la disoccupazione

In Italia, il diritto alla disoccupazione (NASpI) è disciplinato principalmente dal Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015. Secondo la normativa, per poter accedere all’indennità di disoccupazione è necessario che la perdita del lavoro sia involontaria. Questo significa che, se ci si licenzia volontariamente, in generale non si ha diritto alla disoccupazione.

Se mi licenzio per un altro lavoro perdo la disoccupazione
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Tuttavia, esistono alcune eccezioni. Se il licenziamento è causato da “giusta causa” (ad esempio, gravi inadempienze da parte del datore di lavoro), il lavoratore ha comunque diritto alla NASpI. Inoltre, se il lavoratore si dimette per motivi di salute documentati o per trasferimento del coniuge, potrebbe mantenere il diritto all’indennità.

Nel caso specifico di un licenziamento volontario per passare a un altro lavoro, questo non rientra nelle eccezioni previste dalla legge. Pertanto, si perderebbe il diritto alla disoccupazione.

Per ulteriori dettagli, è consigliabile consultare direttamente il testo del Decreto Legislativo n. 22/2015 e le disposizioni applicative dell’INPS.

Riferimenti normativi:

  • Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, articoli 3 e 4.
  • Codice Civile, in particolare le norme relative ai contratti di lavoro.

In sintesi, il diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) in Italia è subordinato alla perdita involontaria dell’occupazione. La normativa vigente, specificamente il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, stabilisce che il licenziamento volontario non consente l’accesso alla NASpI, a meno che non vi siano motivazioni di “giusta causa” o altre eccezioni particolari come motivi di salute o trasferimento del coniuge.

Pertanto, se un lavoratore si licenzia per accettare un altro lavoro, perderà il diritto all’indennità di disoccupazione. Per una comprensione approfondita e dettagliata, è opportuno consultare le specifiche disposizioni legislative e le circolari applicative dell’INPS.